Lo Statuto di EnergEtica Cer

Lo Statuto di EnergEtica Cer
Il presente è solo un estratto dello statuto di Energetica Cer.
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EnergEticaCer ETS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “EnergEticaCer ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di San Casciano In val di Pesa e con durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
ART. 2
(Scopo, finalità, attività)
L’associazione è autonoma ed ha per scopo la creazione di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 31, emanato in attuazione della Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, recante indicazioni sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.
L’associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, la seguente attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende:
- Aggregare, anche in altre associazioni o forme giuridiche, consumatori finali e prosumer di energia da fonti rinnovabili.
- Rappresentare gli interessi degli iscritti in ogni luogo fisico o virtuale.
- Supportare attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile
- Promuovere la diffusione e la conoscenza delle fonti rinnovabili, delle Cer, delle tecnologie volte al risparmio energetico.
- Partecipare a progetti pubblici o privati di abbattimento della CO2 emessa, anche tramite progetti di riforestazione.
(omissis)
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti, se maggiorenni, negli organi associativi compatibilmente con le limitazioni espresse nell’articolo 3;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta, anche via mail, alla quale l’associazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni:
- partecipare ad iniziative economiche dell’Associazione in base alle proprie volontà e possibilità;
- uscire in ogni momento dalla configurazione CER e dall’associazione con le modalità di cui al successivo art. 5
Inoltre, in qualità di clienti finali, gli associati hanno il diritto di:
- scegliersi il proprio fornitore di energia e tale diritto rimarrà inalienabile anche se l’associazione stipulerà in futuro convenzioni con alcuni fornitori in funzione di gruppo di acquisto.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la eventuale quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
- adoperarsi per dare visibilità e lustro all’Associazione;
Qualora l’associato dovesse nel tempo maturare cause di non ammissibilità, come avere codici ATECO prevalenti in contrasto con le regole dell’associazione, od essere divenuto grande impresa, è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni dal verificarsi dell’eventualità ed a comunicare contestualmente la sua uscita.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato o recesso volontario)
(omissis)
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’eventuale Organo di controllo;
- i Comitati territoriali;
- il Presidente del comitato di area.
ART. 7
(Assemblea)
(omissis)
ART. 8
(Organo di amministrazione)
(omissis)
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
(omissis)
ART. 10
(Organo di controllo)
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12
(Comitati di Area)
ART. 13
(I Presidenti dei Comitati di Area)
Il Presidente del Comitato di Area non ha responsabilità amministrative, ma solo di rappresentanza.
(Patrimonio)
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
ART. 16
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche,
(omissis)
ART. 17
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
(omissis)
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere il:
(Omissis)
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell’art. 16 CTS.
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 21
(Riparto Premi Cer)
(omissis)
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Come associarsi
Modulistica:
Modulo persona fisica
Modulo persona
giuridica
Modulo Soggetti Diversi
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