Lo Statuto di EnergEtica Cer

Lo Statuto di EnergEtica Cer

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “EnergEticaCer ETS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di San Casciano In val di Pesa e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L’associazione ha per scopo la creazione di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 31, emanato in attuazione della Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, recante indicazioni sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, la seguente attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende:

  1. Aggregare, anche in altre associazioni o forme giuridiche, consumatori finali e prosumer di energia da fonti rinnovabili.
  2. Rappresentare gli interessi degli iscritti in ogni luogo fisico o virtuale.
  3. Supportare attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile
  4. Promuovere la diffusione e la conoscenza delle fonti rinnovabili, delle Cer, delle tecnologie volte al risparmio energetico.
  5. Partecipare a progetti pubblici o privati di abbattimento della CO2 emessa, anche tramite progetti di riforestazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L’Associazione rispetta le indicazioni delle comunità energetiche; a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all’art. 31 bis del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020 e successive integrazioni applicative.

ART. 3

(Ammissione, numero e tipologie di associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Nel rispetto della legislazione vigente, possono aderire all’associazione solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Sono espressamente escluse dalla compagine associativa le grandi imprese, e le società che hanno per oggetto sociale la vendita, distribuzione, commercio, di energia, con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.

L’associazione deve prevedere almeno due clienti finali ed un produttore/consumatore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che contenga:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • qualificarsi come persona fisica, piccola o media impresa, Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ente territoriali o autorità locale, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, amministrazione comunale, ente di ricerca e formazione, ente religioso, del terzo settore e di protezione ambientale.
  • una dichiarazione di non avere come oggetto sociale la vendita, distribuzione, commercio, di energia, con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00, e comunque non effettuare tale attività in via prevalente
  • la comunicazione dei codici POD dei punti di connessione sul territorio di interesse dell’Associazione.

L’associato, con la richiesta di adesione, dà mandato al Comitato di gestione, o a soggetto da esso incaricato, di inserirlo nel portale del GSE per la richiesta di incentivi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati posso essere:

a)      Fondatori: coloro che costituiscono l’associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;

b)      Ordinari: coloro che richiedono l’adesione e versano l’eventuale quota associativa; possono essere soci ordinari sia i produttori che i consumatori;

c)       Sostenitori: coloro che richiedono l’adesione  in un apposito albo tenuto presso l’associazione. Non versano nessuna quota associativa. Possono essere sostenitori solo i consumatori. Non hanno diritto a nessun beneficio economico derivante dalla gestione dell’energia condivisa, ma devolvono la loro quota a progetti da loro indicati, compatibilmente con lo statuto e le regole dell’Associazione.

d)      Onorari: persone di provata esperienza nel settore delle energie rinnovabili, nel volontariato, nell’associazionismo del territorio. Le persone fisiche che sono nominate onorari, in quanto rappresentanti di un’Associazione, decadono al momento della perdita della carica nella Associazione di provenienza. Possono essere nominati dall’Organo di amministrazione su richiesta dell’Assemblea, di uno qualunque degli altri associati, o dietro richiesta. La valutazione, se ricorrono le cause per essere nominati Onorari, è di esclusiva spettanza dell’Organo di amministrazione ed è insindacabile. Tali associati non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono essere inseriti in uno degli organi di controllo al pari di altri associati ma non ne determinano la composizione, non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell’energia condivisa.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi;
  • essere eletti, se maggiorenni, negli organi associativi compatibilmente con le limitazioni espresse nell’articolo 3;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta, anche via mail, alla quale l’associazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni:
  • partecipare ad iniziative economiche dell’Associazione in base alle proprie volontà e possibilità;
  • scegliersi il proprio fornitore di energia e tale diritto rimarrà inalienabile anche se l’associazione stipulerà in futuro convenzioni con alcuni fornitori in funzione di gruppo di acquisto.

Gli associati hanno l’obbligo di:

Qualora l’associato dovesse nel tempo maturare cause di non ammissibilità, come avere codici ATECO prevalenti in contrasto con le regole dell’associazione, od essere divenuto grande impresa, è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni dal verificarsi dell’eventualità ed a comunicare contestualmente la sua uscita.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione, oppure per la perdita delle caratteristiche obbligatorie.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal 31/12 dell’anno in cui è stata fatta la richiesta di recesso.

L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della eventuale quota associativa entro 90 giorni dal termine per il suddetto pagamento.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi,nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante comunicazione elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • delibera sullaesclusione degli associati;

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

  • Assemblea straordinaria

È convocata un’assemblea straordinaria nei seguenti casi:

  1. Per modificare lo Statuto

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno il 65% delle quote detenute dagli associati e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea è valida con almeno la metà di quote presenti e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

  1. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno il 75% delle quote detenute dagli associati e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea è valida con almeno la metà di quote presenti e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

  1. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno il 75% delle quote detenute dagli associati e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea è valida con almeno la metà di quote presenti e delibera con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o se scelto dall’Assemblea.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.  

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

                                               (Revisione legale dei conti)                        

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

( Comitati di Area)

Ogni area geografica, corrispondente alla cabina primaria di trasformazione, ha un proprio Comitato di indirizzo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti.

Tale Comitato opera con le stesse modalità di convocazione e comunicazione degli Organi di controllo; al suo interno nomina un Presidente che lo guida con gli stessi poteri e le stesse modalità del Presidente.

Spetta al Comitato di Area adoperarsi al fine di incrementare il numero degli aderenti.

Il Comitato decide come devolvere gli importi che lo statuto assegna alla propria area per contributi ad associazioni del territorio (vedi art. 21, comma 1).

Il Comitato decide come utilizzare gli importi che lo statuto assegna alla propria area per lo sviluppo e la promozione della cultura Etica, Sostenibile e di cura dell’ambiente che l’Associazione sostiene (vedi art. 21, comma 2).

Gli importi maturati in ogni esercizio sono resi disponibili dopo lo svolgimento dell’Assemblea e l’approvazione del bilancio di esercizio.

Nel momento della convocazione dell’Assemblea, il Presidente, o il Tesoriere se nominato, comunica al Presidente del Comitato di Area le risultanze delle scritture contabili in merito alla disponibilità di fondi.

Per tali elargizioni il Comitato di Area non dispone di propri strumenti bancari, ma comunica al presidente, o al Tesoriere se nominato, le destinazioni delle spettanze.

Il Comitato viene eletto dai componenti afferenti all’area durante l’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il loro numero ha superato le 10 unità. Fino al raggiungimento di tale numero l’area non avrà autonomia decisionale. Gli eventuali fondi spettanti saranno utilizzati dall’Organo di amministrazione per le stesse finalità.

ART. 13

(I Presidenti dei Comitati di Area)

Il Presidente del Comitato di Area non ha responsabilità amministrative, ma solo di rappresentanza. Partecipa alle riunioni dell’Organo di amministrazione come invitato permanente senza diritto di voto, ma con diritto di intervento. Porta a conoscenza dell’Organo di amministrazione le decisioni e le necessità espresse dal Comitato di Area.

Comunica al Presidente, o al Tesoriere se eletto, le decisioni in merito all’utilizzo dei fondi disponibili e controlla che vengano erogati come da indicazioni.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18

(Libri)

L’associazione deve tenere il:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 19

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell’art. 16 CTS.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21

(Riparto Premi Cer)

L’associazione stabilisce come destinare i premi raccolti con la formula CER o CACER, ovvero:

  1. Somme destinate a finalità sociali e di aiuto alle associazioni del territorio:  sono riservati € 5,00 (cinque/00) ogni MWh premiato; si aggiungono a tali cifre il 50% delle quote elargite dai soci sostenitori, se non espressamente dedicati a soggetto ammissibile.
  2. Somme destinate a finalità di sostegno e sviluppo delle energie rinnovabili, della tutela del territorio, della divulgazione della cultura sostenibile: sono riservati € 5,00 (cinque/00) ogni MWh premiato: si aggiungono a tali cifre il 50% delle quote elargite dai soci sostenitori, se non espressamente dedicati a soggetto ammissibile.
  3. Somme destinate al funzionamento della associazione: sono riservati € 20,00 (venti/00) ogni MWh premiato: tali cifre saranno erogate alla società Power-in s.a.s. C.F. 06910060489 che si occuperà della gestione contabile ed amministrativa della associazione, compresa la contabilizzazione degli incentivi, che le fornirà la sede legale e che ne sosterrà le spese di costituzione, oltre ai costi relativi alla costituzione presso il GSE della configurazione scelta e la richiesta dei benefici derivanti.
  4. Somme destinate ai produttori/consumatori.

La restante parte dei premi, sottratte le voci dei punti 1 – 2 – 3, saranno divise al 75% al produttore che ha generato l’energia premiata ed al 25% al consumatore che ha assorbito l’energia premiata.

Le somme dei punti 1 e 2 saranno erogate dopo la decisione del Comitato di Area, ovvero dell’Organo di amministrazione, come specificato nell’articolo 18.

Le somme dei punti 3 e 4 saranno erogate entro 15 giorni dal ricevimento dell’accredito da parte del GSE.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile..

Come associarsi

Modulistica:

Modulo persona fisica

Modulo associativo persona fisica

Modulo persona
giuridica

Modulo associativo persona giuridica

Modulo Soggetti Diversi

Modulo associativo Enti diversi

Energetica Cer ETS
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